Edilizia libera per l’installazione delle vetrate panoramiche amovibili, ovvero le Vepa. Un emendamento alla legge di conversione del decreto Aiuti bis, approvato in Senato e poi alla Camera (articolo 33-quater che modifica il Testo Unico Edilizia), ha fatto rientrare questa particolare categoria di vetrate nei lavori che non necessitano di un permesso dal Comune. Vediamo di spiegare meglio cosa cambia.
COSA SONO LE VEPA
Si tratta di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti. Questa categoria di vetrate sono dette Vepa, un acronimo sillabico per indicare, appunto, le vetrate panoramiche amovibili installate per ridurre le dispersioni termiche e per il risparmio energetico, ma anche per la messa in sicurezza e per una maggiore fruizione di verande e balconi. Come spiega l’Assvepa, l’associazione italiana vetrate panoramiche, queste strutture permettono di schermare, ombreggiare e di coibentare parzialmente, migliorando le prestazioni energetiche di una parte dell’edificio, ma anche di impermeabilizzare dalla pioggia i balconi e le logge. In genere questi sistemi sono scorrevoli e si aprono e chiudono a seconda del bisogno. La loro principale caratteristiche è quella di poter essere rimovibili.
COSA ACCADEVA CON LE VEPA
Questo tipo di strutture è stato spesso causa di liti e contenziosi tra condòmini e cittadini in genere, che sovente finivano in Tribunale e venivano risolte con la condanna per abuso edilizio.
A volte erano oggetto di sentenze giurisprudenziali di tenore contrastante tra loro, perchè la scelta del regime amministrativo per la realizzazione della chiusura di un balcone è stata affidata alle interpretazioni degli uffici tecnici locali, per cui in alcuni Comuni, le VEPA sono state considerate alla stregua di verande e, come tali, soggette a un regime autorizzatorio per la loro realizzazione perché verrebbero a creare un vero e proprio ampliamento volumetrico.
In altri casi, invece, sono state trattate come un manufatto di altro genere e la loro realizzazione poteva essere del tutto libera.
COSA CAMBIA OGGI?
Ora, con l’inserimento nell’edilizia libera, installare queste vetrate diventa più facile. Sarà, infatti, possibile installarle senza bisogno di alcun permesso o autorizzazione comunale.
Ci sono però precise condizioni da rispettare per poterle realizzare in edilizia libera. La lettera b-bis) aggiunta al comma 1 dell’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia prevede che queste vetrate:
• siano amovibili e totalmente trasparenti
• siano dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche
• non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile.
• devono favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici
• devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.
Pertanto, non possono essere utilizzate per creare nuovi spazi abitativi stabilmente chiusi, con conseguente creazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile.
Infine, devono avere un aspetto tale da non avere alcun impatto e non modificare le linee architettoniche del fabbricato. In parole povere, il telaio deve essere ridotto al minimo e questo è oggi possibile grazie all’evoluzione tecnologica del settore delle Vetrate Panoramiche.