Il mercato delle vetrate panoramiche ha registrato, negli ultimi anni, una forte evoluzione ed una crescita significativa.
Nonostante questo, tale prodotto è ancora poco conosciuto, sia in termini di caratteristiche che di utilizzo, tanto da generare ancora alcune perplessità, anche a livello normativo.
Nei Paesi Nordici, ad esempio, i vari Governi hanno incoraggiato l’utilizzo di tali manufatti, perché diversi studi hanno dimostrato che le vetrate frangivento determinano una consistente riduzione dei consumi energetici e contribuiscono alla salvaguardia del clima, della natura e della salute umana.
In Italia, purtroppo, non è ancora stata colta appieno l’utilità delle vetrate panoramiche, tanto che – spesso – il loro utilizzo risulta addirittura scoraggiato, complici una normativa assente e regole poco chiare e differenti da Comune a Comune.
La confusione sull’argomento si deve, essenzialmente, al concetto di volume.
Con questo termine si indica “lo spazio occupato, e il consumo del territorio utilizzato da un qualsiasi organismo edilizio”. Balconi e terrazze, poiché inseriti nel progetto di realizzazione dell’edificio, sono regolarmente compresi nel concetto di volume di quest’ultimo.
Occorre precisare che l’installazione di vetrate panoramiche ha per oggetto ante in vetro a scorrimento e, cioè, elementi mobili che possono essere rimossi in modo manuale, senza il bisogno di attrezzatura specifica.
Ricordiamo, infine, che le ante in vetro sono completamente trasparenti e ad apertura totale, non modificando in alcun modo l’estetica della facciata.
Data questa interpretazione, l’installazione dei manufatti non determinerebbe una variazione della destinazione d’uso del locale che va a proteggere.
Alla luce di quanto sopra, l’amministrazione comunale competente non potrebbe richiedere alcun tipo di autorizzazione per l’inizio dei lavori, trattandosi di un’attività di edilizia libera, che non comporta alcun aumento di volumetria e, dunque, nessuna modifica nella destinazione d’uso.
Di fatto, però, oggi non esiste una normativa a livello nazionale che disciplini la materia, la quale viene derogata alla volontà delle singole amministrazioni comunali.
Va, dunque, sempre considerata l’interpretazione da parte delle amministrazioni comunali locali.
È importante sottolineare, inoltre, che il Proprietario del locale che si dota di una vetrata panoramica, non debba variarne la destinazione d’uso rispetto a quanto inquadrato presso il Comune di competenza.
Una veranda o un porticato protetto dalle vetrate tutto-vetro deve rimanere tale, non ne deve essere modificato l’utilizzo o la destinazione d’uso (ad esempio cenare in veranda è ammissibile, trasformare la veranda in una camera da letto no).
Per lo stesso principio, l’utilizzo di sistemi di riscaldamento fissi nell’ambiente protetto comporterebbe un cambio della destinazione d’uso.
Alcuni riferimenti normativi a supporto dell’amovibilità
La giurisprudenza amministrativa si è a lungo interrogata sul problema, dando vita ad una serie di pronunce, oggi fondamentali per delineare un quadro quanto più preciso della situazione.
Secondo la VI Sezione del Consiglio di Stato, (n. 306/2017), l’opera da prendere in considerazione non è la struttura che ospita le vetrate panoramiche, bensì il manufatto stesso, quale elemento in grado di riparare gli ambienti da vento e pioggia.
Non si tratta, dunque, di una nuova costruzione, poiché nulla trasforma il territorio, dato l’intrinseco carattere di precarietà e mobilità che contraddistingue l’opera.
Allo stesso modo, non si ravvisa alcuna modifica di superficie e volume, dato che nessuna parte strutturale dell’edificio viene alterata.
Già nell’aprile 2014, con una sentenza relativa alle cosiddette pergotende, fu sempre la VI Sezione del Consiglio di Stato (N. 01777/2014REG.PROV.COLL. N. 02125/2013 REG.RIC.), a pronunciarsi sull’impossibilità di considerare tale struttura come un aumento o una creazione di volume.
Recentemente, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, (n. 560/2019 del 12.06.2019 – III Sez. Reg. Ric.), ha affermato l’impossibilità di ravvisare, nel sistema delle vetrate panoramiche, gli elementi della fissità e permanenza che caratterizzano un organismo edilizio. Alla medesima conclusione giunge anche il Consiglio di Stato nello stesso anno (2019), con la sentenza n. 6979.
Sempre il TAR Puglia, con sentenza emessa il 6 maggio 2020, ha condannato un Comune della provincia di Bari per aver impedito l’installazione di vetrate panoramiche su un balcone condominiale.